Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 8
(Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione)
1. E’ istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione.
2. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sugli indirizzi di programmazione(11) di cui all’articolo 3 e relativi aggiornamenti, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell’istruzione e della formazione, l’incremento occupazionale, il sostegno alla creazione d’impresa, nonché la tutela dei soggetti svantaggiati. La Commissione approva le liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991.
3. La Commissione è nominata all’inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l’intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. In fase di prima attuazione la Commissione è nominata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione è così composta:(12)
a) l’assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative su base regionale;
c) i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori rappresentative su base regionale in forma paritetica rispetto ai rappresentanti di cui alla lettera b);
d) il consigliere regionale di parità;
e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.
6. Per ciascuno dei membri della Commissione è designato un componente supplente.
8. La Commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento della stessa.
NOTE:
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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