Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 10
(Consiglieri regionali e provinciali di parità)
1. Al fine di accrescere l’efficacia delle azioni dei consiglieri regionali e provinciali di parità e di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, la Regione e le province promuovono la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dal consigliere regionale di parità.
2. Il fondo regionale per l’attività dei consiglieri di paritàè costituito dalle quote di riparto annuale del fondo nazionale di cui all’articolo 18 del d.lgs. 198/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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