Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 22
(Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura)
1. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni di sistema a favore dell’inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne, nonché promuove in particolare, anche mediante l’impiego di voucher e altri incentivi economici:
a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla persona e alla famiglia;
b) piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso l’impiego del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell’obiettivo di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura;
c) misure a favore delle persone, in particolare delle donne, che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante l’impiego del contratto di inserimento al lavoro di cui all’articolo 54 del d.lgs. 276/2003;
d) azioni positive per favorire l’utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
e) azioni di orientamento e informazione per favorire l’utilizzo degli incentivi di cui all’articolo 9 della legge 53/2000;
f) approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico a sostegno della famiglia;
g) azioni positive per la parità di genere finalizzata al superamento di ogni disparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera, nonché azioni concrete di riduzione del differenziale tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, attraverso azioni positive di cui al d.lgs. 198/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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