Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 24
(Promozione di nuove attività imprenditoriali)
1. La Regione promuove e sostiene, attraverso il fondo di rotazione costituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera d), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, interventi finalizzati all’avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 154.937 euro all’anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei finanziamenti.(37)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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