Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 22
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010
1 bis. Alle spese per il finanziamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c bis), si provvede con le risorse di cui all’UPB 3.2.2.293 ‘Territorio montano e piccoli comuni’ dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013.(47)
2. Per le spese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.
3. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e all'art. 19, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.3.1.3.151 'Reti e servizi di pubblica utilità' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
4. Alla determinazione delle spese di cui al comma 3 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 21, si provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all'UPB 6.5.6.2.293 ‘Territorio montano e piccoli comuni’.(48)
NOTE:
48. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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