Legge Regionale 23 ottobre 2009 , n. 22

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-10-23;22

Art. 2
(Costituzione e composizione del CAL)(2)
1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di costituzione del CAL.
2. Il CAL è composto da:
a) i presidenti di ogni provincia;
b) il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Milano;
c) il presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde;
d) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani della Lombardia (ANCI Lombardia);
e) il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale della Lombardia (UNCEM Lombardia);
f) due sindaci per i comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti;
g) un sindaco per ogni provincia, ovvero due, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, per ogni provincia con popolazione superiore a settecentocinquantamila abitanti.
3. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:
a) il presidente del Comitato lombardo di coordinamento universitario;
b) il presidente di Unioncamere Lombardia;
c) un rappresentante espresso dal Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale);
d) un rappresentante dell'organizzazione sindacale regionale con il maggior numero di iscritti in Lombardia.
4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale. I componenti restano in carica sino al giorno antecedente la seduta di insediamento del nuovo CAL.
5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro trenta giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono riconvocate le assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e delle province lombarde di cui all'articolo 4, comma 1.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 29. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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