Legge Regionale 23 ottobre 2009 , n. 22

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-10-23;22

Art. 11 bis
1. Il CAL esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere chiesto al CAL prima della conclusione dell'intesa con lo Stato, di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia.
3. Il CAL può esprimere un parere anche in occasione della presentazione dell'iniziativa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia.
4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono chiesti al CAL dal Presidente del Consiglio regionale e sono espressi nei termini indicati nella richiesta.
5. In caso di decorrenza dei termini si applica l'articolo 54, comma 3, dello Statuto d'autonomia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi