1. La destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti è vietata.
2. L'esercizio dell'attività commerciale su unità di navigazione e galleggianti ancorati saldamente e continuamente assicurati alla riva o all'alveo è ammesso, previo accertamento del rispetto:
a) della normativa regionale vigente, ivi comprese le norme urbanistiche e le norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra e le disposizioni igienico-sanitarie;
b) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione delle unità di navigazione e dei galleggianti, l'eventuale risarcimento dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 ad euro 1.200,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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