Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 2
(Obiettivi)
1. La Regione, in particolare:
a) favorisce il diffondersi anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di contrasto alla violenza;
b) promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;
c) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica, nonché politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge;(1)
d) contribuisce a sostenere la donna che subisce atti o minaccia di violenza, al fine di favorire il recupero dell'autonomia e la riconquista della dignità, dell'integrità fisica e della libertà;
e) tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;
f) riconosce e valorizza, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondati sulla solidarietà tra le donne maturata anche nei centri antiviolenza;
g) dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.
1 bis. Ai fini della presente legge, per orfani per femminicidio s’intendono gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere e per orfani per crimini domestici s’intendono gli orfani nel significato di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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