Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 11(8)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;
b) in quale misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;
c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
e) quale andamento e quali caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all'articolo 3.
2. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività svolta.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. o) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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