Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 13
(Inventario dei beni assegnati ai gruppi consiliari)
1. I beni mobili di proprietà del Consiglio regionale assegnati in uso gratuito ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono affidati, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono responsabili.
2. I beni mobili non registrati, acquistati da ciascun gruppo con i contributi di cui all'articolo 14, vengono inseriti nell'inventario di cui al comma 1.
3. I beni dismessi o fuori uso sono consegnati all'ufficio del Consiglio regionale competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilita'.
4. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna al subentrante il verbale dei beni inventariati dandone comunicazione all’ufficio competente per i provvedimenti conseguenti. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i beni inventariati a norma del presente articolo sono ridistribuiti ai gruppi con invarianza di spesa, sulla base della consistenza numerica degli stessi. A tal fine, l’ufficio competente, previa verifica, riprende in carico i beni e provvede al loro affidamento, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi aventi diritto e all’aggiornamento dei relativi inventari. Alla fine della legislatura o allo scioglimento del gruppo, il presidente del gruppo riconsegna i beni inventariati al competente ufficio del Consiglio regionale, che, previa verifica, li riprende in carico.(10)
5. Al termine della legislatura, i beni inventariati di ciascun gruppo sono riconsegnati al Consiglio regionale e riassegnati ai gruppi con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
NOTE:
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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