Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 24
(Norme finali e transitorie)
1. I beni e le dotazioni strumentali già a disposizione dei gruppi all'entrata in vigore della presente legge devono essere inventariati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, in autonoma sezione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il trattamento economico dei consiglieri regionali e gli stanziamenti previsti dalla presente legge sono aggiornati automaticamente a seguito di modifiche ed integrazioni degli atti richiamati all'articolo 1.
3. I residui della nona legislatura presenti nei bilanci dei gruppi consiliari al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere restituiti al Consiglio regionale.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai soli fini della tutela del personale dei gruppi consiliari che aveva un contratto in essere all'entrata in vigore della presente legge che risultava alle dipendenze dei gruppi allo scadere della IX legislatura, assegna ai gruppi che ne fanno richiesta, secondo i principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012, con criteri di proporzionalità e fino alla scadenza della legislatura in corso, i residui di cui al comma 3. L'utilizzo di tali residui può essere destinato esclusivamente alla copertura finanziaria dei contratti di detto personale. A tal fine i gruppi consiliari interessati individuano il personale che si intende tutelare e trasmettono l'elenco all'Ufficio di presidenza per i relativi adempimenti.(46)
4 bis. L’entità dei residui assegnabili a ciascun gruppo risulta dalla differenza tra le risorse assegnate ai sensi dell’art. 18, commi 3 e 3bis, e il costo dei contratti dei soggetti previsti al comma 4 con proiezione fino a fine legislatura. La trasmissione, da parte dei gruppi interessati, della richiesta di residui e dell’elenco di cui al comma 4è effettuata entro il 18 luglio 2014. In tale elenco i gruppi individuano il personale i cui costi saranno finanziati con le citate risorse. Decorso il termine, non potrà più essere richiesta l’applicazione del comma 4. I residui, una volta assegnati, sono decurtati solo in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dei contratti finanziati con tali risorse.(47)
4 ter. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la modifica a tale comma introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. h), numero 1), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2014) ha effetto per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della medesima l.r. 19/2013.(47)
5. I fondi della decima legislatura non utilizzati dai gruppi consiliari alla data di entrata in vigore della presente legge sono reiscritti nei bilanci dei gruppi consiliari. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i fondi reiscritti a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce ai gruppi aventi diritto le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza cui è data comunicazione. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede ad effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni.(48)
6. Per l'anno in corso, i presidenti dei gruppi consiliari costituitisi nella decima legislatura presentano, entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei contributi ricevuti come dotazione dei gruppi fino al 30 giugno del corrente anno, ai sensi della legislazione regionale previgente alla presente legge. Per il restante periodo dell'anno in corso, i presidenti dei gruppi consiliari presentano la rendicontazione ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. 174/2012, si applicano a decorrere dal primo rendiconto presentato ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.
7 bis. A seguito della pronuncia della sezione delle autonomie della Corte dei Conti del 5 luglio 2013 sulla questione di massima concernente le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle sezioni regionali, relativi all'esercizio 2012, pubblicata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai soli fini di concludere il procedimento relativo ai suddetti rendiconti, si applica la disciplina transitoria prevista dal presente comma. L'Ufficio di presidenza assegna un termine di sessanta giorni ai presidenti dei gruppi della IX legislatura per presentare al Collegio dei revisori dei conti una relazione contenente le proprie valutazioni in relazione al rendiconto 2012 relativo alle risorse assegnate ai gruppi stessi, tenendo conto del lavoro ricognitivo compiuto dalla sezione regionale della Corte dei Conti. Il Collegio dei revisori rassegna l'esito delle proprie valutazioni all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. I contributi che, a seguito della valutazione delle osservazioni da parte del Collegio dei revisori dei conti di cui alla l.r. 18/2012, risulteranno non regolarmente rendicontati dovranno essere restituiti al Consiglio regionale entro un termine non superiore a sessanta giorni, con possibilità di rateizzazione secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 17. In caso di mancata restituzione nei termini sopra indicati, sono attivate le conseguenti azioni giudiziarie in sede civile.(49)
8. Al fine di assicurare maggiore trasparenza, la Regione pubblica entro il 31 maggio di ogni anno, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, la spesa pro-capite dei cittadini residenti in Lombardia, come rilevato dalla più recente pubblicazione dell'Istituto nazionale di statistica, derivante dall'ammontare complessivo del trattamento economico spettante ai consiglieri regionali, ai componenti delle Giunta regionale e ai sottosegretari nonché delle risorse destinate ai gruppi consiliari e alle segreterie del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali e dei sottosegretari.
9. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, con riferimento alla spesa pro-capite relativa all'anno in corso, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi