Legge Regionale 24 giugno 2014 , n. 18

Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-06-24;18

Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si provvede con le risorse determinate con legge di bilancio e stanziate annualmente nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo I, Spese correnti, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, quantificate in euro 4.000.000,00, si provvede per il 2014 con le risorse stanziate alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 05 (Interventi per le famiglie) e Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo I, Spese correnti, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
3. A decorrere dal 2015 le spese di cui ai comma 1 e 2 sono da autorizzarsi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio della missione e dei programmi individuati ai commi 1 e 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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