Legge Regionale 
   8 luglio 2014 
  , n. 19
  
Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale
(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19
Art. 27
    (Misure per l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/2000 in tema di dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas)
    
      
      
      1.  Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) non si applicano alle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas. Resta ferma la destinazione funzionale di reti, impianti e dotazioni per la distribuzione del gas e quanto previsto dalla normativa statale in merito alla loro disponibilità o al loro trasferimento.
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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