Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 2
(Soggetti coinvolti)
1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche con il coinvolgimento degli enti locali, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiane (UPI), del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato internazionale paralimpico (IPC), delle federazioni e organizzazioni sportive internazionali riconosciute da CIO e IPC, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Università, dell'Ufficio scolastico regionale e delle altre istituzioni scolastiche, del Club alpino italiano (CAI), del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, dei soggetti rappresentativi degli esercenti e dei proprietari di impianti di risalita, piste di sci o rifugi, dei gestori delle strutture sportive, dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF Lombardia), nonché di altri soggetti promotori di attività sportive e ricreative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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