Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 8
(Comitato consultivo sportivo)
1. È istituito il Comitato consultivo sportivo, di seguito denominato Comitato, quale organismo con funzioni consultive di cui la Giunta regionale può avvalersi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato ed è composto da rappresentanze di soggetti di cui all'articolo 2 individuati dall'assessore sulla base delle tematiche oggetto di consultazione.
3. Le modalità di svolgimento dei lavori del Comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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