(Inquadramento degli interventi configurabili come aiuti di Stato)
1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge operano nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità applicative, anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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