Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 35

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35

Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(13)è abrogato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis.(14)
1 bis. Nel registro di cui all'articolo 5 sono iscritte, di diritto, le fattorie sociali già iscritte nell'elenco delle fattorie sociali di cui all'articolo 8 bis della l.r. 31/2008. Resta altresì confermato, fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 1 ter, il logo identificativo delle fattorie sociali adottato ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo 8 bis.(15)
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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