Legge Regionale
12 dicembre 2017
, n. 35
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(13)è abrogato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis.(14)
1 bis. Nel registro di cui all'articolo 5 sono iscritte, di diritto, le fattorie sociali già iscritte nell'elenco delle fattorie sociali di cui all'articolo 8 bis della l.r. 31/2008. Resta altresì confermato, fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 1 ter, il logo identificativo delle fattorie sociali adottato ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo 8 bis.(15)
NOTE:
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 e succesivamente modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia