Legge Regionale 6 dicembre 2018 , n. 22

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22

Art. 4
(Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato)
1. Nella prima fase di attuazione della presente legge e, comunque, entro due anni dall'istituzione della figura del Garante, lo stesso, con il supporto della struttura organizzativa dell'Ufficio per la tutela delle vittime di reati di cui all'articolo 6, istituisce la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato. Il suddetto organismo consultivo può essere composto, anche da dipendenti di altre amministrazioni, anche dello Stato, ivi comprese le Forze dell'Ordine, previa promozione e stipulazione di apposite intese tra la Regione e le relative amministrazioni di competenza.(5)
2. Il Garante, nell'elaborazione di linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.
NOTE:
5. Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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