Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 24

Legge di stabilità 2019 - 2021

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;24

Art. 4
1. All'articolo 77 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 octies, le parole ', nonché in via sperimentale per il primo semestre del 2018,' sono sostituite dalla seguente: 'e', e dopo le parole '50.000 abitanti' sono aggiunte le seguenti: ', nonché, dal 1° gennaio 2019, dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.';
b) dopo il comma 6 octies è inserito ilseguente:
'6 octies 1. Dal 1° gennaio 2019 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, ovvero alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2019, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti; il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2019. Alle nuove imprese di cui al precedente periodo localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 11/2004. Per accedere al beneficio, le nuove imprese di cui al presente comma devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies.';
c) al comma 6 undecies le parole 'decorrenti dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019', e le parole 'nel medesimo anno 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2018 e 2019';
d) al comma 6 duodecies le parole '31 dicembre 2018' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2019';
e) al comma 6 ter decies le parole 'e, decorso il periodo di sperimentazione di cui al comma 6 octies, può ridefinire i comuni nei quali è riconosciuto il beneficio sulla base di indicatori di natura demografica, economica, sociale, territoriale e ambientale' sono soppresse.
2. Dall'agevolazione fiscale di cui al comma 1 non discendono nel biennio 2019-2020 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate stante l'allargamento della base imponibile al termine del periodo agevolato. Dal 2021 al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2019-2021 sono previste maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante per euro 4.100.000,00.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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