Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 24

Legge di stabilità 2019 - 2021

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;24

Art. 5
(Modifiche agli articoli 12, 35, 38, 39, 44, 48, 49 bis e 93 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 12:
1. la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Chiarezza, motivazione degli atti tributari e obbligo di conservazione';
2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. L'obbligo di conservazione di atti e documenti da parte della Regione, stabilito ai soli effetti tributari, è fissato in dieci anni dalla loro esecutività. Sono conservati oltre il termine decennale i soli atti per i quali gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, iniziati prima del decimo anno, non siano ancora stati definiti a tale scadenza.';
b) al comma 3 dell'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel caso di atti emessi o aventi scadenza nel corso dell'anno la tassa dovuta non è frazionabile.';
c) dopo il comma 7 dell'articolo 38 è inserito il seguente:
'7 bis. L'annotazione al PRA della sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), interrompe l'obbligo di pagare il tributo per i periodi d'imposta successivi alla data della sentenza o del provvedimento di omologazione fino alla chiusura della relativa procedura oppure alla vendita dei veicoli.';
d) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Coloro che risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 4 bis, del d.lgs. 285/1992, nonché degli articoli 247 e 247 bis del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica se risultano proprietari del medesimo veicolo a seguito di esibizione, ai competenti uffici regionali, di atto di data certa da parte del venditore attestante il trasferimento di proprietà non trascritto al PRA.';
e) al comma 19 bis dell'articolo 44 dopo le parole 'nell'anno 2018' sono aggiunte le seguenti: 'e nell'anno 2019,', e le parole 'nel medesimo anno 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'rispettivamente nei medesimi anni 2018 e 2019';
f) all'articolo 48:
1. alla lettera c-quater) del comma 5 le parole '31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2018';
2. dopo la lettera c-quater del comma 5 è aggiunta la seguente:
'c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico, metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.';
3. alla lettera a) del comma 7 dopo le parole 'veicoli elettrici' sono aggiunte le seguenti: ', per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno';
g) all'articolo 49 bis:
1. il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Al fine di contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del d.lgs. 446/1997, nonché di favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del d.lgs. 285/1992, commesse dai soggetti indicati all'articolo 39, la Regione può stipulare accordi con le associazioni rappresentative dei comuni e delle province o direttamente con singoli comuni o province o con la Città metropolitana di Milano ovvero con i loro consorzi o con le società dagli stessi interamente partecipate per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli sul territorio lombardo. Il rilevamento della circolazione stradale può essere effettuato anche attraverso un sistema di lettura targhe integrato al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) di cui alle linee di indirizzo emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.';
2. al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui all’ultimo periodo del comma 1 le parti definiscono le modalità di adesione al protocollo d’intesa per il collegamento con la banca dati del SCNTT.”;
h) all'articolo 93:
1. al comma 3 bis dopo le parole 'medesimo articolo 11' sono aggiunte le seguenti: ', nonché trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), per gli atti impositivi di cui all'articolo 90, commi 5 e 5 bis, della presente legge.';
2. il comma 3 ter è abrogato.
2. Alle minori entrate di cui al Titolo 01 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa'- tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2019-2021, derivanti dalle lettere e) ed f) del comma 1, previste complessivamente in euro 4.000.000,00 nel 2019, euro 5.000.000,00 nel 2020 ed euro 4.500.000,00 nel 2021, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021', recante il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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