Legge Regionale 4 febbraio 2019 , n. 2

Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del segno distintivo della Regione Lombardia

(BURL n. 2 suppl. del 04 Febbraio 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-02-04;2

Art. 2
(La bandiera della Regione Lombardia)
1. La bandiera della Regione Lombardia è una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della regione), come da Allegato A.
2. La bandiera è alta i due terzi della sua lunghezza e comunque della stessa dimensione delle altre bandiere, con le quali è eventualmente esposta.
3. La bandiera della Regione Lombardia deve essere esposta permanentemente all'esterno e sugli accessi principali delle pubbliche sedi di organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali.
4. La bandiera della Regione Lombardia deve essere esposta nel corso delle sedute degli organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali ed ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea.
5. La bandiera viene esposta altresì:
a) all'esterno degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea;
b) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale o riguardanti referendum regionali;
c) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, degli enti locali e degli altri organismi pubblici regionali, nonché delle imbarcazioni private acquistate con il finanziamento o contributo, anche parziale, della Regione Lombardia;
d) da parte di privati qualora vengano esposte altre bandiere istituzionali nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione Lombardia o i suoi enti strumentali o che abbiano ottenuto un patrocinio regionale.
6. La bandiera della Regione Lombardia deve essere esposta in buono stato d'uso e correttamente dispiegata.
7. L'esposizione della bandiera della Regione Lombardia da parte dei privati è libera ed è incentivata anche con riferimento alla legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 (Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano), purché avvenga in modo decoroso.
8. La bandiera della Regione Lombardia esposta all'esterno degli edifici pubblici regionali in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
9. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera della Regione Lombardia è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
10. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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