Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 10

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021' e dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;10

Art. 2
(Rideterminazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste nella nota metodologica parte integrante dell'Intesa.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati, al momento della prima applicazione della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui alla lett. c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 4 e 5 non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla l.r. 25/2014.
8. L'assegno indiretto è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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