REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 6.
Disciplina delle destinazioni d’uso.
1. Le previsioni di carattere commerciale sono classificate negli strumenti urbanistici comunali (generali ed attuativi) con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dall’art. 4 del d.lgs. 114/98 , e precisamente:
esercizi di vicinato:
superficie di vendita non superiore a:
- 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
medie strutture di vendita:
superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a:
- 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita:
superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;
centro commerciale:
una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
2. La specifica previsione commerciale, secondo le categorie delle strutture di vendita sopra richiamate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali; la generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato come sopra definiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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