REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 6

Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;6

Art. 5.
Oneri.
1. Per la collocazione degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico e degli impianti di comunicazione pubblica stradale di cui al comma 1 dell’art. 4, è dovuto il pagamento delle sole imposte comunali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507/1993, qualora dovute in relazione alla tipologia dell’impianto. La collocazione degli impianti di comunicazione pubblica stradale di cui al comma 2 dell’art. 4 è soggetta, oltre alle imposte comunali di cui al d.lgs. n. 507/1993, alla corresponsione all’ente proprietario della strada di un canone onnicomprensivo pari al 50% del canone applicato dall’ente stesso per la pubblicità ordinaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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