REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 7.
Domanda di autorizzazione e disposizioni relative alle prove cinofile organizzate dall’ENCI.(16)
1. L’autorizzazione all’istituzione e alla gestione delle zone C deve essere richiesta entro il 30 novembre dell’anno precedente. L’autorizzazione allo svolgimento di una prova cinofila nelle zone A, B e C deve essere richiesta almeno 30 giorni prima. L’autorizzazione all’istituzione e alla gestione delle zone B per l’allenamento e l’addestramento dei cani può essere richiesta senza limiti temporali. Nel caso in cui si tratti di zone individuate e previste dai piani faunistici venatori provinciali o territoriali, l’autorizzazione alla gestione va richiesta dal 1° settembre dell’anno precedente al periodo per cui si presenta l’istanza.(17)
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti(18):
a) per le zone A, cartografia in scala 1:15.000 con evidenziata la zona richiesta;
b) per le zone B e C, planimetria in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta;
c) consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche con valenza pluriennale;
d) polizza assicurativa di cui all’articolo 11;
e) ) parere dell’ATC o del CAC competente per territorio;
f) consenso dell’ENCI per le prove nelle zone A;
g) regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e B temporanee;
h) in mancanza di specifiche intese fra la Regione o la Provincia di Sondrio ed enti gestori di aree protette, consenso scritto degli enti gestori medesimi.
2 bis. Per le prove cinofile organizzate dall’ENCI o dalle società specializzate o dai gruppi cinofili riconosciuti dallo stesso ente non sono richiesti i documenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2. Lo svolgimento delle stesse prove è subordinato alla sola comunicazione ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, nei trenta giorni precedenti, fatta salva la necessità di acquisire: (19)
a) il parere dell’ente gestore qualora la prova cinofila si svolga in una area naturale protetta;
b) il consenso del gestore della zona cinofila di tipo A, B, C, qualora la prova cinofila si svolga nell’areale interessato dalle predette zone cinofile.
NOTE:
16. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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