REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 3.
Determinazione della situazione economica e procedure informatiche.
1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell’assegnazione e gestione degli alloggi di ERP, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ERP), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) determinati con le modalità e le integrazioni di cui all’allegato 1. Il valore di tali indicatori è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, in base all’andamento dei bandi d’assegnazione.
2. Al fine di migliorare il rapporto con i comuni e il servizio fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d’assegnazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette a disposizione dei comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati un’apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio. Con provvedimento del Direttore generale della competente Direzione regionale sono stabilite le modalità di utilizzo delle procedure.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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