REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 9.
Valutazione della domanda.
1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica e alle condizioni familiari e abitative. Il periodo di residenza sul territorio regionale, espressione della situazione di difficoltà del nucleo richiedente a risolvere i problemi abitativi, concorre con le altre condizioni alla determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria, secondo quanto specificato nell’allegato 1. (18)
3. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione di cui all’allegato 1, parte I, punti 3 e 6, si tiene conto anche della situazione economica dei soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e non fiscalmente a carico.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. h), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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