Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 14
(Criteri per il rilascio di concessione)
1. Il provvedimento finale di rilascio di concessione è assunto dall’autorità concedente nell’osservanza delle finalità previste dall’art. 41 della l.r. 26/2003, garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d’acqua e degli acquiferi. In particolare, l’autorità concedente si attiene ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Per i corsi d’acqua superficiali:
a) è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio, calcolato secondo i criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente;
b) è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione;
c) è garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.
3. Per le acque sotterranee, in base alle classificazioni e individuazioni contenute negli strumenti di pianificazione previsti dal d.lgs. 152/1999 e dalla l.r. 26/2003:
a) in caso di aree a scarsa potenzialità idrica è prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e valutata l’eventuale triplicazione del canone, in presenza di piano d’ambito che preveda l’utilizzo potabile delle risorse interessate;
b) in caso di aree soggette ad un impatto antropico significativo con notevole incidenza sulla disponibilitàè prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e valutata l’eventuale limitazione delle portate richieste, nell’ipotesi di una evoluzione negativa dei livelli piezometrici degli acquiferi;
c) in caso di acquifero protetto all’interno delle macroaree di riserva sono ammessi gli usi diversi dal potabile solo in assenza di fonti alternative e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell’articolo 23, comma 3, punto 2, del d.lgs. 152/1999, è applicata la triplicazione del canone;
d) in caso di acquifero protetto all’interno delle aree di riserva ottimale sono ammessi gli usi non pregiati solo in assenza di fonti alternative e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell’articolo 23, comma 3, punto 2, del d.lgs. 152/1999, è applicata la triplicazione del canone e prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione;
e) in caso di aree di riserva integrativa sono ammessi gli usi non pregiati solo in assenza di fonti alternative ed è prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell’articolo 23, comma 3, punto 2, del d.lgs. 152/1999, è valutata l’eventuale triplicazione del canone.
4. In caso di derivazioni di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si tiene conto della perimetrazione delle zone di rispetto previste dall’articolo 21 del d.lgs. 152/1999. L’individuazione delle zone di rispetto avviene sulla base di indicazioni tecniche definite dalla Giunta regionale e deve essere effettuata dai comuni su proposta dell’ATO. Il richiedente dovrà allegare alla documentazione attestante le caratteristiche dell'opera di derivazione, anche il provvedimento comunale di adozione della variante urbanistica di perimetrazione delle zone di rispetto, nel caso di protezione "statica", o le modalità di gestione, nel caso di protezione "dinamica". Il provvedimento di concessione darà atto della perimetrazione delle zone di rispetto o delle modalità di gestione adottate. In caso di acque sotterranee, sino a nuovi provvedimenti, si applicano le deliberazioni della Giunta regionale n. VI/15137 del 27 giugno 1996 e n. VII/12693 del 10 aprile 2003.
5. L’autorità concedente si attiene altresì ai seguenti criteri:
a) l’uso potabile è prioritario rispetto agli altri usi; fra questi, in caso di scarsità della risorsa, è prioritario l’uso irriguo;
b) le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e della quantità necessaria alla coltura stessa, anche indicando specifiche modalità d’irrigazione, e sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio;
c) i volumi d’acqua concessi sono commisurati ai reali fabbisogni dell’utente, tenuto conto dell’eventuale possibilità per quest’ultimo di usufruire di pubblici servizi di acquedotto o delle reti irrigue o industriali già operanti sul territorio, evitando ogni spreco e destinando in via preferenziale le risorse qualificate all’uso potabile;
d) si valuta se siano effettivamente messe in atto le possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
e) in caso di domande per uso potabile il rilascio di concessione è subordinato alla compatibilità con le dotazioni idriche acquedottistiche previste dal piano d’ambito;
f) nel caso si utilizzino risorse qualificate per usi diversi dal consumo umano si applica la triplicazione del canone demaniale e della relativa addizionale.
6. Nel caso di concessioni reciprocamente interferenti per sovrapposizione od intercettazione dei flussi naturalmente defluenti, nel rispetto del principio giuridico della temporalità della data di ciascuna concessione, l’atto di concessione enuncerà, in modo esplicito ed inequivoco, le prescrizioni strutturali e gestionali sostanziali che ogni concessionario dovrà seguire, perché sia mantenuta la gerarchia di priorità fissata nel comma 1, in caso di temporanea scarsità della risorsa.
7. Ai fini dell’assunzione del provvedimento decisorio e della preferenza da attribuire nel caso di domande concorrenti, si applicano altresì i criteri di cui all’articolo 9, commi 1 bis, 2, 3 e 5 del r.d. 1775/1933. A parità di condizioni, è preferita la domanda del richiedente che dispone di un sistema di gestione ambientale certificato e che ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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