Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) polizia idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008;
b) consorzio di bonifica: l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
c) reticolo idrico di bonifica: l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della l.r. 31/2008;
d) autorità di polizia idraulica: i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
e) opere di bonifica: le realizzazioni definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;
g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
h) agente accertatore del consorzio: il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;
i) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;
j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
k) concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;
l) autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi