Regolamento Regionale 14 febbraio 2011 , n. 2

Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-14;2

Art. 2
(Dotazioni minime delle camere)
1. Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite, utili per il soggiorno confortevole anche nelle ore diurne. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di un dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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