Regolamento Regionale 14 febbraio 2011 , n. 2

Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-14;2

Art. 4
(Dotazioni minime dell'angolo cottura)
1. L'angolo cottura deve essere dotato di apparecchiature, stoviglie e attrezzature da cucina sufficienti per consentire la preparazione e il consumo di cibi da parte, almeno, di quattro persone, tenuto conto delle esigenze dei minori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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