Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 34
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di stazionamento e alle banchine di carico)
1. Ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti negli ambiti aeroportuali, nel caso in cui l'accesso dei taxi alle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti sia regolato mediante sistemi tecnologici automatizzati, i conducenti devono attenersi alle disposizioni dell'autorità aeroportuale che regolamentano la gestione della viabilità, nonché a quelle di cui al presente regolamento.
2. Nel corso dell'espletamento del turno di servizio assegnato, è consentito l'accesso alle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti al veicolo taxi munito dell'apposito supporto tecnologico abilitato all'apertura automatizzata dei varchi.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i Comuni integrati, anche attraverso la gestione centralizzata dei dati, il competente ufficio del Comune capoluogo di regione espletate le opportune verifiche, provvede a:
a) fornire i supporti tecnologici da collocare a bordo dei mezzi e inserirvi i dati delle licenze taxi, comunicati dai singoli Comuni integrati nel bacino, necessari a consentire l'ingresso ai varchi automatizzati;
b) applicare in modo inamovibile i supporti tecnologici a bordo del mezzo;
c) sostituire i supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi nonché in caso di sostituzione del veicolo, provvedendo a disabilitare il supporto dismesso e abilitando il nuovo (con contestuale recupero dell'eventuale credito residuo). La sostituzione del supporto deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla richiesta ed in tale periodo è inibito l'ingresso del veicolo interessato dalla sostituzione;
d) registrare le variazioni dei turni di servizio, così come assegnati dai singoli Comuni integrati nel bacino, secondo modalità e termini definiti con apposito atto regionale, al fine di consentire l'efficiente gestione del sistema automatizzato;
e) trasferire tempestivamente i dati degli operatori taxi alla centrale informatica del gestore aeroportuale che provvede alla gestione centralizzata dei flussi delle auto alle aree di stazionamento e alle banchine di carico.
4. I singoli Comuni integrati sono tenuti a comunicare, secondo modalità e termini stabiliti dai competenti uffici regionali, i dati dei titolari di licenza e relative variazioni, ivi inclusi i turni di servizio, al competente ufficio del Comune capoluogo di regione. In assenza di tali comunicazioni non è consentito l'accesso ai varchi automatizzati dei veicoli, ancorché muniti dei necessari supporti tecnologici.
5. Gli operatori taxi che intendono svolgere il proprio servizio presso gli aeroporti in cui sono stati installati sistemi tecnologici di ingresso automatizzati sono tenuti a:
a) dotare i veicoli del supporto tecnologico abilitato all'apertura automatizzata dei varchi per accedervi mediante pagamento al gestore aeroportuale dell'importo stabilito ai sensi dell'art. 35, c. 4. La mancanza del medesimo supporto a bordo del mezzo comporta il divieto di accedere alle aree di stazionamento e alle aree di carico dell'aeroporto;
b) mantenere in perfetto stato di conservazione i medesimi supporti e rispettare le disposizioni di cui al c. 3 in caso di sostituzione degli stessi;
c) rispettare le modalità definite dall'autorità aeroportuale e dalla società di gestione aeroportuale per la regolamentazione della viabilità e per l'accesso, la sosta e l'acquisizione delle corse mediante il sistema tecnologico automatizzato;
d) rispettare il corretto utilizzo delle aree e delle strutture al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di regolarità e sicurezza.
6. La società di gestione aeroportuale:
a) disciplina le modalità e le condizioni di accesso e stazionamento dei taxi all'interno delle aree aeroportuali, ivi inclusa la determinazione di un livello di reinserimento favorevole nella procedura di carico delle 'corse brevi';
b) garantisce l'accesso ai dati statistici operativi, con finalità di monitoraggio, a Regione e agli Enti locali interessati;
c) garantisce la disponibilità di personale addetto al controllo e alla vigilanza, nonché di personale preposto all'incarrozzamento degli utenti, che svolge un servizio di cortesia, fra le cui finalità vi sono l'informazione dell'utenza in ordine alle tariffe, alla disponibilità delle vetture e ai recapiti cui indirizzare eventuali reclami. La presenza di personale addetto all'incarrozzamento degli utenti è prevista dalla competente società di gestione per entrambi gli scali di Malpensa e Linate. Per i restanti scali del bacino aeroportuale è riservata la facoltà, in capo alle competenti società di gestione, di dotarsi di personale addetto all'incarrozzamento;
d) può, in deroga alla lett. c) del c. 3, procedere, all'interno delle aree aeroportuali dotate di sistemi di accesso automatizzato, alla sostituzione dei supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi dandone tempestiva comunicazione al Comune capoluogo di regione o ai Comuni capoluogo di provincia nei casi di cui al c. 7;
e) può convenzionarsi con i Comuni capoluogo di provincia per l'espletamento delle procedure necessarie ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al c. 7.
7. I Comuni capoluogo di provincia possono provvedere allo svolgimento delle attività di cui al c. 3, previo parere degli uffici regionali competenti in ordine all'adeguatezza delle dotazioni tecniche e organizzative necessarie all'espletamento di tali attività. In tal caso i singoli Comuni integrati effettuano le comunicazioni di cui al c. 4 al Comune capoluogo della rispettiva provincia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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