Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 60
(Commissione tecnica disciplinare)
1. La Commissione tecnica disciplinare, incaricata dell'istruttoria dell'esame dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti degli operatori del servizio taxi del bacino, è composta da:
a) un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante degli uffici della Motorizzazione Civile di Milano previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;
c) un rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003;
d) tre esperti della materia individuati tra i dipendenti dei Comuni integrati nel bacino, anche appartenenti agli organi di vigilanza.
2. La composizione della Commissione è integrata, di volta in volta, da un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato per ciascuno dei Comuni che ha rilasciato la licenza in capo all'operatore interessato dal procedimento e da un rappresentante delle società di gestione degli scali aeroportuali per i casi di rispettiva competenza.
3. I componenti della Commissione sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, su indicazione dei soggetti di cui al c. 1, e partecipano ai lavori a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate. Per ciascuno dei componenti viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare alle attività della Commissione in assenza del titolare. Il componente, titolare o supplente, che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico. Il soggetto di riferimento, al fine di mantenere la rappresentanza in seno alla Commissione, dovrà indicare il nuovo rappresentante entro il termine perentorio di trenta giorni dalla decadenza.
4. Ai fini della validità delle singole sedute, la Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti così come individuati ai c. 1 e 2. La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. La Commissione resta in carica per tre anni e comunque sino alla nomina della successiva.
6. Alle sedute della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti, oppure il legale di fiducia, quali accompagnatori dei singoli conducenti oppure a tutela degli stessi in sede di valutazione dei singoli procedimenti.
7. Le decisioni assunte dalla Commissione sono vincolanti per i comuni del bacino. Nei confronti del comune inadempiente si applica il disposto di cui all'art. 50, c. 7.
8. Il calendario delle attività della Commissione è definito dall'ufficio di segreteria, in considerazione delle esigenze operative della stessa e della disponibilità dei commissari.
9. Per l'attività istruttoria la Commissione si avvale di un ufficio di segreteria individuato nel competente ufficio del Comune capoluogo di regione, che può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici dei Comuni capoluogo delle province ricadenti nel bacino.
10. Le spese del procedimento, incluso il rimborso delle spese ai componenti della commissione di cui al c. 3, sono a carico dei Comuni integrati in proporzione ai procedimenti avviati nei confronti degli operatori titolari di licenze rilasciate da ciascuno dei Comuni integrati.
11. La Commissione adotta il 'Regolamento di funzionamento della Commissione', elaborato su proposta del Comune capoluogo di regione e previo parere obbligatorio della Conferenza del servizio taxi di cui all'art. 61.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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