Regolamento Regionale 16 dicembre 2014 , n. 5

Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8

(BURL n. 51, suppl. del 19 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-16;5

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per 'gestore': il titolare dell'esercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dell'attività;
b) per 'aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo': gli spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 'Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza' e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività prevalente;
c) per 'locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito': i locali allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 'Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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