Regolamento Regionale 22 dicembre 2014 , n. 6

Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente

(BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-22;6

Art. 11
(Norme transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'articolo 5 le imprese che presentino apposita istanza alla Provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che:
a) siano titolari di almeno una licenza o un'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, a qualsiasi titolo rilasciata, acquisita antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento;
b) stiano svolgendo l'attività a seguito di presentazione di una SCIA in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le imprese che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci sino al termine di quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le verifiche di cui al comma 5. In tale periodo le imprese sono tenute a conservare a bordo dei mezzi adibiti al servizio copia delle relative licenze o autorizzazioni comunali o della SCIA, unitamente all'istanza di cui al comma 1 recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Provincia.(8)
3. Per le imprese che non abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, le imprese sono tenute a presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 4.
5. Le Province, entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo.(8)
7. Le imprese di cui al comma 1 con parco autobus privo delle caratteristiche previste all'articolo 3, comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro quattro anni dall'entrata in vigore del medesimo.(10)
7 bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, per l’anno 2021:(11)
a) il soggetto richiedente di cui all’articolo 3 deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del medesimo articolo 3, con esclusione dei requisiti di cui alle lettere d) e g);
b) per la verifica della permanenza dei requisiti nei confronti delle imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente, svolta ai sensi dell’articolo 7, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento, non si tiene conto dei requisiti di cui alle lettere d) e g), del comma 1, dell’articolo 3.
7 ter. Tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente la disposizione di cui al comma 7 bis si applica anche nell’anno 2022, limitatamente all’esclusione del requisito relativo al rapporto tra personale conducente e parco mezzi adibito al servizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g).(12)
8. Ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1, c. 16 della l. n. 56/2014, la Città Metropolitana di Milano subentra alla Provincia di Milano e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dal presente regolamento.
9. Ai sensi dell'art. 7, c. 14 della l.r. n. 6/2012, le Agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti possono svolgere le funzioni di cui al presente regolamento previo accordo con le Province e la Città Metropolitana di Milano.
10. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore il 60° giorno successivo alla sua pubblicazione.
NOTE:
8. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 10 marzo 2017, n. 1. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 10 marzo 2017, n. 1. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 27 gennaio 2021, n. 1. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 9 marzo 2022, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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