Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 37
(Determinazione del canone per i beni del demanio lacuale)
1. Dal 1° gennaio 2016 il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nelle tabelle A, B e C di cui all'allegato II del presente regolamento. Fino alla data del 31 dicembre 2015 il canone è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nelle tabelle A, B e C di cui all'allegato A della legge regionale n. 11/2009.
2. Con provvedimento della direzione regionale generale competente, le misure unitarie dei canoni indicate nelle tabelle sono aggiornate annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali). Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare nell'anno successivo.(1)
3. Per le concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico ed è calcolato in riferimento allo spazio occupato dall'unità di navigazione secondo la tabella A. Con riferimento alle altre tipologie di concessione il canone dovuto è unico ed è pari alla sommatoria dei singoli elementi che lo compongono così come definiti dalla tabella B in riferimento all'area concessa e dalla tabella C per l'opera o struttura, eventualmente già realizzata. Qualora il canone complessivo risulti inferiore ad uno dei minimi tabellari previsti dalle tabelle B e C, il canone unico dovuto viene ricondotto al valore più alto dei minimi tabellari stessi.
4. Con riguardo alle strutture di approdo di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e sino alla regionalizzazione del servizio, la Regione applica il canone sulla base dello specifico importo indicato nella tabella D di cui all'allegato II del presente regolamento.
5. Nei casi non contemplati dalle tabelle allegate al presente regolamento, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile.
6. Il canone risultante dall'applicazione delle tabelle è arrotondato all'euro intero inferiore.
7. Ai canoni di cui al presente regolamento non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
8. Le autorità demaniali o portuali possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del 30 per cento, secondo il coefficiente G di cui alle tabelle allegate. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di concessione. L'eventuale maggiore entrata è introitata dall'autorità medesima per il finanziamento di interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale.
9. La Giunta regionale può prevedere ulteriori forme di incremento o di riduzione del canone concessorio, anche mediante l'applicazione dei coefficienti T e M di cui alle tabelle allegate, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle attività che si svolgono sul demanio, anche in relazione ad aree a minore o maggiore vocazione turistica o ad aree confinanti con altre regioni, entrambe individuate con proprio provvedimento, nonché con riguardo alle aree oggetto di interventi antropici relativi ad immobili soggetti a vincolo monumentale, o alle pertinenze di questi ultimi. Nei casi di cui al precedente periodo, l'autorità demaniale applica i canoni indicati in aumento o in diminuzione. Le forme di riduzione del canone di cui al presente comma possono essere previste anche al fine di sostenere il rilancio di singoli settori imprenditoriali in crisi.
10. I canoni sono dovuti per l'intera annualità se la concessione è rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà se la concessione è rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare.
11. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello ordinario.
12. In caso di nuova concessione il canone è corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; per gli anni successivi entro la data stabilita dall'autorità demaniale o portuale. Lo spazio acqueo o terrestre occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte temporaneamente all'uso pubblico. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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