Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 51
(Assegnazione degli ormeggi)
1. L'autorità portuale stabilisce con il regolamento di cui all'art. 50, comma 2, le procedure per la assegnazione degli ormeggi, prevedendo in tale ambito l'assegnazione del 30% dei posti barca alle unità di navigazione dei residenti con riguardo alla destinazione d'uso prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera d).
2. I concessionari degli ormeggi provvedono al pagamento del canone annuo entro il termine stabilito dall'autorità portuale.
3. L'autorità portuale rilascia annualmente ai concessionari un apposito contrassegno riportante il simbolo della Regione Lombardia e la dicitura "demanio regionale". Il contrassegno è consegnato al momento della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone ed è apposto sulla unità di navigazione, in un punto ben visibile.
4. La vendita dell'unità a terzi non comporta per l'acquirente il subingresso automatico nella concessione.
5. Il titolo concessorio rilasciato ai sensi del presente articolo prevede anche le seguenti clausole speciali:
a) divieto di scambio dei posti di ormeggio tra gli assegnatari;
b) divieto di occupare il posto di ormeggio con unità diversa da quella dichiarata nella domanda di concessione;
c) manleva in favore della autorità portuale con riguardo a ogni responsabilità per danni a persone o cose provocati dall'unità nonché per eventuale furto, danneggiamento o avaria dell'unità stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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