Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 8
(Requisiti delle unità abitative mobili)
1. L'eventuale installazione di accessori e pertinenze delle unità abitative mobili come definiti al precedente articolo 2 comma 1 lettera d), quali pre-ingressi telati, nonché pre-ingressi in materiale rigido smontabile e trasportabile, deve interessare una superficie lorda complessiva non superiore a mq. 13. L'altezza media dei pre-ingressi non potrà superare di oltre 25 cm l'unità abitativa mobile di cui costituiscono pertinenza.
2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano alle tende o alle verande parasole in tela o in altro materiale rimovibile occasionalmente utilizzato o alle sovra-coperture installate con funzione di protezione dei mezzi mobili e dei relativi pre-ingressi.
3. I pre-ingressi in materiale rigido devono conformarsi alla tipologia, ai materiali, alla sagoma e alle finiture stabilite dal gestore dell'azienda ricettiva.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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