Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 11
(Approvvigionamento idrico)
1. La dotazione minima totale di acqua è indicata nell'allegato A.
2. L'eventuale erogazione di acqua non potabile deve essere segnalata con apposita indicazione grafica chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.
3. L'acqua potabile deve provenire dall'acquedotto comunale o, in mancanza, da altre fonti dichiarate potabili dall'autorità competente.
4. Nel caso che l'approvvigionamento non derivi da acquedotto comunale o da sorgente a gettata costante è necessario installare serbatoi di riserva della capacità minima di cinquanta litri per persona ospitata per giorno, oppure munire l'esercizio ricettivo di motori e di gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.
5. Se previsto, il servizio di lavaggio delle autovetture o delle roulotte deve essere effettuato solo su apposita platea impermeabile con idonei scarichi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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