Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 4
(Qualificazione e formazione professionale)
1. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, così come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore è obbligatoria la designazione del responsabile tecnico, il quale deve essere in possesso dell'idoneità professionale.
2. L'idoneità professionale di cui al comma 1 si intende conseguita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, con almeno una delle seguenti modalità:
a) con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di responsabile tecnico di tintolavanderia conseguito a seguito di percorsi di formazione di cui alla legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia'. L'attestato è conseguito a seguito di superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale. Tale percorso deve essere svolto presso un ente accreditato al sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è regolamentato a livello regionale;
b) con l'ottenimento, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) con il possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) a seguito di un periodo di inserimento presso imprese del settore, la cui durata è stabilita dalla legge 84/2006.
3. Per la verifica dei titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006, si applica quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 dicembre 2012 'Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia'.
4. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
5. Il comune competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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