Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 10
(Regolamento comunale)
1. I comuni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di tintolavanderia o adeguano quello già esistente, prevedendo:
a) le norme di procedura e l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
b) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
c) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
e) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 84/2006 e del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi