Regolamento Regionale 8 marzo 2019 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)

(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3

Art. 19
(Modifiche all’art. 28 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 28 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante 'Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici),'';
b) al comma 2 le parole 'In sede di prima applicazione del presente regolamento,' sono soppresse;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. I Comuni provvedono all'assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 'Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)', fino alla data di pubblicazione delle proprie graduatorie relative all'avviso pubblico di cui al comma 2. In tal caso, il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo IV e titolo IV del presente regolamento.';
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5 bis. Le disposizioni in materia di subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di cui all'articolo 21 non si applicano a coloro che alla data dell'8 febbraio 2018 risultano già assegnatari. A tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni relative al subentro previste dal regolamento regionale 1/2004. A coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 20 giugno 2011, n. 3 'Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 5 gennaio 2000 n. 1)' hanno già ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 31, comma 13 quater, del regolamento regionale 1/2004.';
e) il comma 8 è abrogato;
f) il comma 12 è sostituito dal seguente:
'12. Entro il 30 giugno 2019 gli enti proprietari hanno la facoltà di assegnare le unità abitative, già concesse in locazione temporanea ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7061/2001, ai nuclei familiari di cui al punto 8, lettera c), della medesima deliberazione, limitatamente alle situazioni di necessità di locazione per ragioni socialmente rilevanti, che presentino apposita istanza, purché, alla data dell'8 febbraio 2018 e all'atto di assegnazione, tali nuclei siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento e sussista uno stato di necessità accertato dai servizi sociali del comune.';
g) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
'12 bis. La disposizione di cui all'articolo 3, relativa all'approvazione del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, si applica a decorrere dall'anno 2020.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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