Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 18
(Controllo degli scarichi di acque reflue industriali)
1. I controlli sugli scarichi di acque reflue industriali sono effettuati in conformità a quanto riportato nell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e nell'allegato G al presente regolamento.
2. Gli uffici d'ambito programmano l'effettuazione di una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in fognatura almeno pari al 5 per cento di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e, in ogni caso, in numero non inferiore a 10 controlli.
3. La provincia competente e Città metropolitana di Milano programmano l'effettuazione di una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in ambiente almeno pari al 5 per cento di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e, in ogni caso, in numero non inferiore a 10 controlli.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 3, la provincia competente e Città metropolitana possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti mediante stipula di convenzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 241/1990.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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