Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 27
(Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico)
1. In caso di istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano conclude il procedimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i dati, le informazioni e i documenti prescritti dalla modulistica di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere chiesto un anno prima della scadenza del titolo. Per i rinnovi la validità dell'autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello di scadenza dell'autorizzazione precedente.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata in forma semplificata, mediante apposita autocertificazione e richiamo della documentazione e delle informazioni già in possesso dell'autorità competente di cui al comma 1, purché sussistano tutte le condizioni che seguono:
a) assenza di modifiche agli schemi di depurazione o di significative modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui da trattare;
b) giudizio sempre conforme ai valori limite, per lo scarico dell'impianto di trattamento, nel periodo di validità dell'autorizzazione precedente la presentazione dell'istanza;
c) adempimento, da parte del gestore, delle prescrizioni dell'autorizzazione.
4. Al fine dell'applicazione del comma 3, in fase di istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente di cui al comma 1 verifica di essere in possesso delle informazioni necessarie a procedere col rinnovo dell'autorizzazione in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. Qualora necessario, l'autorità competente richiede al gestore la trasmissione della documentazione integrativa dovuta.
5. Prima della presentazione dell'istanza di rinnovo il gestore procede all'esecuzione di una campagna di verifiche di funzionalità, al fine di evidenziare all'autorità competente eventuali necessità di adeguamento dell'impianto. Entità e complessità delle verifiche da svolgere sono commisurate alla potenzialità dell'impianto, alla sua complessità e alla rilevanza di eventuali modifiche intervenute successivamente al rilascio della precedente autorizzazione. Le indicazioni riportate nell'allegato I al presente regolamento in relazione al collaudo funzionale costituiscono altresì indirizzo tecnico per la programmazione delle verifiche di funzionalità. I risultati di tali verifiche sono trasmessi in allegato all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione.
6. Oltre alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 25, comma 3, il gestore deve allegare all'istanza di rinnovo un disciplinare di gestione provvisoria, conforme a quanto previsto nell'allegato I.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi