Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 9
(Denominazione delle aziende agrituristiche e classificazione)
1. Il cartello di cui all'articolo 158, comma 4, della l.r. 31/2008 deve contenere il marchio di riconoscimento unitamente alle icone identificative delle diverse attività, così come precisato con deliberazione della Giunta regionale.
2. La denominazione  agriturismo  deve essere esclusiva e non può essere associata alla denominazione di altre attività. Nella cartellonistica aziendale e nei siti aziendali non possono essere utilizzati altri termini quali, ad esempio, maneggio, pizzeria, locanda, bed&breakfast. Nei soli contesti descrittivi in lingua straniera è consentita la traduzione dell'espressione  pernottamento e prima colazione  in  bed&breakfast. Tutte le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 c.c. che non rientrano tra le attività agrituristiche devono essere oggetto di segnalazione autonoma.
3. Per l'attribuzione della classificazione, le aziende devono presentare domanda attraverso il portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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