LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001 , N. 3

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 06 Febbraio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-02-02;3

Art. 1.
Disposizioni in materia di assetto istituzionale.
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche:(1) .
a) (2)
b) dopo il comma 83 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 83 bis.:
“83 bis. I comuni sono delegati a ricevere i rapporti di cui all"articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell"articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 concernente l'aggiornamento della normativa sull"insediamento e sull"attività dei pubblici esercizi”;
c) la lettera a) del comma 61 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;”;
d) dopo la lettera h) del comma 61 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere h bis) ed h ter):
“h bis) definizione delle procedure relative ai piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995;
h ter) controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h bis) relativi ad aeroporti, infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali di interesse nazionale e infrastrutture stradali gestite dalla provincia.”;
e) il comma 62 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“62. Sono trasferite alle province le funzioni relative al controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h ter) del comma 61 relativi alle infrastrutture di trasporto pubblico gestite dal comune, ai porti e agli interporti.”;
f) il comma 63 dell'articolo 3 è abrogato;
g) la lettera b) del comma 119 dell'articolo 3 è abrogata;
h) il comma 120 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“120. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, è determinata la quota parte di risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferirsi direttamente alle province per la manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 118, all"interno dell"ammontare complessivo delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione dell"articolo 7 del d.lgs. 112/1998 in materia di viabilità; con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, sono definiti i criteri per la ripartizione tra province e la proposta da formulare allo Stato per l"assegnazione alle stesse delle suddette risorse finanziarie, umane e strumentali.”;
i) dopo il comma 120 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi 120 bis e 120 ter:
“120 bis. Le province e i comuni, anche su iniziativa della Giunta regionale, possono stipulare tra loro atti convenzionali finalizzati a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.
120 ter. Le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione per lo sviluppo della rete viaria regionale in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 112/1998, sono assegnate dalla Giunta regionale alle province sulla base degli accordi sottoscritti in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2 della legge 662/1996 nonché sulla base di specifici programmi d"intervento.”;
j) (3)
2. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 1è sostituito dal seguente:
“2. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, con uno o più provvedimenti la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, individuano, per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Regione, la struttura organizzativa responsabile dell’istruttoria, nonché l’organo competente per l’dozione del provvedimento finale.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 1è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Nell’espletamento dell’attività amministrativa non possono essere introdotti, se non per disposizione del responsabile del procedimento dettata da straordinarie esigenze istruttorie, adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli indispensabili risultanti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano i singoli procedimenti.”;
c) il comma 1 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, determinano con i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 2, il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento.”;
d) il comma 2 dell’articolo 4è abrogato;
e) il comma 4 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“4. In assenza di previsioni di legge o regolamento il termine per la conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni.”;
f) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“1. Ogni dirigente è responsabile dei procedimenti che rientrano nell’ambito delle competenze e delle aree di attività attribuite alla struttura organizzativa cui è preposto. Il direttore generale attribuisce la responsabilità di procedimento nei casi controversi ovvero di conflitto tra le strutture organizzative subordinate.”;
g) l comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di impedimento, inadempienza o ritardo del responsabile, il dirigente sovraordinato avoca la responsabilità del procedimento con provvedimento motivato.”;
h) il comma 3 dell’articolo 9 è abrogato;
i) il comma 5 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“5. La responsabilità istruttoria può essere assegnata dal dirigente ad altro dipendente appartenente alla medesima struttura organizzativa.”;
j) il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“2. Il responsabile del procedimento, ove ne abbia la competenza, adotta il provvedimento nel termine stabilito dall’articolo 4, commi 1 e 4, ovvero, conclusa l'istruttoria, trasmette gli atti istruttori con la proposta di provvedimento all'organo competente per l'adozione.”;
k) il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“1. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dall"avvio del procedimento ne dà comunicazione, con le modalità previste dall’articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per specifica disposizione di legge vi devono intervenire e agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili allo stato degli atti, cui il provvedimento possa essere di pregiudizio.”;
l) il comma 1 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:
“1. Il dirigente può individuare nell’ambito della struttura organizzativa cui è preposto i funzionari autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni e a ricevere le dichiarazioni sostitutive.”;
m) il comma 2 dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:
“2. La commissione è nominata con decreto del Segretario generale della Giunta ed è composta da un dirigente di unità organizzativa, che la presiede, e da quattro membri, esperti in materie giuridiche, di cui due scelti fra il personale dipendente dalla Giunta e due designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno per ciascun consigliere. La designazione del Consiglio regionale è effettuata entro sessanta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede indipendentemente dalla designazione medesima.”;
n) il comma 6 dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:
“6. Ai componenti della commissione, non dipendenti dalla Regione viene corrisposta per ogni seduta l'indennità di presenza. E" riconosciuto inoltre l'eventuale trattamento economico di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla normativa regionale vigente.”;
o) il comma 1 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni procedurali contenute nelle leggi regionali di settore contrastanti con la presente legge sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2.”;
p) il comma 2 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:
“2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti si applicano, oltre alle disposizioni procedurali di cui al comma 1, le norme della presente legge immediatamente operative.”.
3. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 2è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Per le dismissioni del patrimonio mobiliare regionale si può procedere a trattativa privata quando l'entrata stimata non sia superiore all'importo di 200.000 euro o, comunque, all'importo di soglia comunitaria. In tal caso, la trattativa privata, accompagnata da idonea pubblicità quando l'entrata stimata sia superiore a 10.000 euro, può essere organizzata anche con ricorso agli usi del commercio e del mercato e con ampia libertà di forme, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'economicità dell’azione amministrativa.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 3è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. La trattativa privata può essere esperita con ricorso alle tecniche informative ed informatiche, ivi compreso l'utilizzo di Internet, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa.”;
c) il comma 3 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“3. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.”;
d) dopo il comma 6 dell’articolo 3è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Per le forme di contrattazione di cui ai commi 5 e 6, è consentito il ricorso alle tecniche informatiche, ivi compreso l'ausilio di Internet, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa.”;
e) dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
“Art. 3 bis (Delibera di programmazione delle acquisizioni)
1. Entro il 1° marzo di ogni anno la Giunta regionale adotta una delibera di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle proprie strutture. E' facoltà della Giunta regionale operare dopo un semestre una ricognizione degli acquisti preventivati e deliberati.”;
f) il comma 5 dell’articolo 4è abrogato;
g) il comma 4 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“4. Il bando di gara indetta con procedura aperta, ovvero con procedura ristretta di licitazione privata, ovvero con procedura negoziata, deve indicare chiaramente se possa esservi aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa.”;
h) il comma 5 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“5. In caso di gara indetta con procedura ristretta per appalto-concorso, non può esservi aggiudicazione in presenza di una sola offerta.”.
4. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 1, così come modificato dall’articolo 4, comma 19, lettera a) della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente:
“2. I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo, ivi compresa l'attivazione di sistemi integrati infotelematici della pubblica amministrazione, devono avere preferibilmente carattere intersettoriale e sono quelli coerenti con gli obiettivi del PRS.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 1è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. In caso di eventuali minori costi per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, il contributo regionale di cui alla presente legge è proporzionalmente ridotto.”;
c) l’articolo 2 è abrogato;
d) il comma 4 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui ai commi 2 e 3, approva i progetti da finanziare previo parere della commissione consiliare competente. Al provvedimento di approvazione, che entro cinque giorni è comunicato al Consiglio regionale, è allegata una scheda nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevedano possano essere impiegate;
c) i soggetti beneficiari di contributi ed i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;
d) la localizzazione territoriale degli interventi;
e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;
f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.”;
e) il comma 5 dell’articolo 3, come già sostituito dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1999, è sostituito dal seguente:
“5. I lavori per la realizzazione dei progetti devono iniziare entro i termini previsti nel piano finanziario dei progetti approvati, pena la revoca dei contributi, adottata previa diffida ad adempiere, con provvedimento della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro cinque giorni dall’adozione.”;
f) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 sostituita dalla seguente:
“a) coerenza con il programma regionale di sviluppo;”;
g) il comma 1 bis dell’articolo 5, come già aggiunto dall’articolo 4, comma 19, lettera h) della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente:
“1 bis. Il conferimento degli incarichi avviene con le modalità di cui ai commi 2 e 10 dell’articolo 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16, previa verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione e incompatibilità di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14, sulla base della valutazione dei curricula presentati dai candidati.”;
h) il comma 5 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il nucleo di valutazione può formulare indirizzi tecnico-operativi per l'attuazione dei progetti approvati.”;
i) il comma 6 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“6. Il nucleo, avvalendosi della struttura organizzativa competente e di quella preposta al controllo di gestione, predispone altresì una relazione semestrale alla Giunta regionale, inerente allo stato di attuazione dei progetti finanziati, sulla base dei dati forniti dai responsabili dell’attuazione dei medesimi.”;
j) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla legge regionale di contabilità, la Giunta regionale, provvede con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti.”;
k) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di progetti non predisposti direttamente dalla Regione sono inclusi nel valore delle spese ammissibili, ai fini del contributo regionale, anche i costi delle attività di progettazione, di cui all’articolo 16 della legge 11 febbraio 1999, n. 109 (Nuova legge quadro sui lavori pubblici e successive modificazioni) al netto degli eventuali finanziamenti per l’attuazione degli accordi di programma disposti ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 14/1993.”.
5. Alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (Disciplina delle procedure per gli accordi di programma)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
“Art. 7 bis (Variazione degli strumenti urbanistici)
1. Qualora l’accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto deve essere depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni.
2. Le osservazioni presentate a norma del comma 1 sono valutate dal Consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”.
6. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL))(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi previsti da accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata, possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all'iniziativa stessa.”;
b) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“1. Le domande di finanziamento sono presentate alla struttura organizzativa della Giunta regionale individuata nelle schede di cui all’articolo 8, comma 5.”;
c) il comma 4 dell’articolo 10, come già sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h) della l.r. 2/2000, è sostituito dal seguente:
“4. Il dirigente competente della gestione complessiva del Fondo, sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 3, provvede per ogni iniziativa all’assegnazione dei finanziamenti, per ciascun progetto, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale, di cui all’articolo 7, comma 3.”;
d) il comma 5 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono comunicati entro cinque giorni alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio.”;
e) il comma 6 dell’articolo 10 è abrogato;
f) il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“2. Il nucleo di valutazione si avvale direttamente della collaborazione dei gruppi di lavoro costituiti per ogni iniziativa, composti da personale delle strutture della Giunta regionale e presieduti dal dirigente della struttura organizzativa individuata nella scheda dell’iniziativa, che provvede all’istruttoria tecnica e amministrativa delle domande necessaria per la relazione di cui all’articolo 10, comma 3.”;
g) dopo il comma 2 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Il nucleo di valutazione elabora proposte in merito agli schemi per la presentazione delle domande e della relativa documentazione nonché agli elementi della scheda di cui all’articolo 8, comma 5.”;
h) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“1. I direttori generali competenti per le singole iniziative assicurano il coordinamento e la coerenza delle stesse con gli interventi effettuati in base ad altre leggi statali e regionali di spesa nonché con la disciplina dell'attività amministrativa e con l"efficace utilizzo dei fattori produttivi della Regione.”;
i) il comma 2 dell’articolo 15 è abrogato;
j) il comma 1 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“1. Le iniziative finanziate con il fondo sono soggette ai controlli di gestione di cui all’articolo 73 della l.r. 34/1978.”;
k) dopo il comma 1 dell’articolo 16 è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis. Il nucleo di cui all’articolo 11, avvalendosi della competente struttura organizzativa della Giunta regionale preposta alla gestione complessiva del FRISL, predispone una relazione semestrale inerente allo stato di attuazione dei progetti finanziati sulla base dei dati forniti dalle strutture organizzative incaricate per ciascuna iniziativa. La relazione viene presentata alla Giunta regionale che la trasmette al Consiglio.”.
7. Alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“2. Per le finalità di cui all’articolo 3 e all’articolo 7, è autorizzata, per l'esercizio 1994, la spesa di L. 1.300.000.000.”;
b) il comma 3 dell’articolo 8 è abrogato.
8. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 4è abrogato;
b) il comma 1 dell’articolo 5è sostituito dal seguente:“1. In attuazione del progetto di cui all’articolo 4, la Giunta regionale delibera annualmente un programma operativo per l'anno successivo.”;
c) l’articolo 8 è abrogato;
d) il comma 1 dell’articolo 10 è abrogato.
10. Le attività attualmente svolte dai centri di innovazione tecnico educativa (CITE) continuano ad essere esercitate dalle strutture regionali competenti, nelle more dell’attuazione del processo di conferimento di funzioni nei termini di cui alla l.r. 1/2000.
11. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale)(12)è apportata la seguente modifica:
a) (13)
12. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con apposito atto l’Unità regionale per la finanza di progetto (Unità), che si avvale della Società finanziaria regionale. La Giunta stabilisce altresì l’organizzazione e specifica le funzioni dell’unità.(14)
15. Oggetto di rinvio.
16. Oggetto di rinvio.
17. Oggetto di rinvio.
18. Oggetto di rinvio.
19. Oggetto di rinvio.
20. Oggetto di rinvio.
21. Oggetto di rinvio.
22. Oggetto di rinvio.
24. Al fine di accelerare i procedimenti amministrativi previsti dalla legislazione regionale vigente e di garantire il rispetto dei tempi per i relativi provvedimenti della Giunta regionale, in sintonia con i principi di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, nei casi in cui le vigenti leggi regionali contengono le seguenti espressioni “sentita la commissione consiliare competente”, “sentito il parere della commissione consiliare competente”, ed altri consimili, i pareri devono essere resi nel termine di trenta giorni dall’assegnazione della rispettiva richiesta.
25. Nei casi in cui le vigenti leggi regionali contengano l’espressione “d’intesa con la commissione consiliare competente” o consimile, le intese devono essere conseguite nel termine di sessanta giorni dall’assegnazione delle rispettive richieste.
26. In caso di decorrenza del termine senza che la commissione consiliare abbia comunicato il parere o si sia espressa in ordine al raggiungimento dell'intesa di cui ai commi 24 e 25, o senza che la medesima abbia rappresentato esigenze istruttorie, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere o dell'intesa.
27. Ove la commissione consiliare abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 24 può essere interrotto per una sola volta. In tale caso il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte della commissione competente.
28. La decorrenza dei termini di cui ai commi 24 e 25 resta sospesa dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Art. 2.(18)
Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture.
3. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Le modificazioni del piano delle cave, dovute in ottemperanza di sentenza, passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.”;
b) il comma 4 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente:
“4. Il Comitato è rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il Consiglio regionale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.”;
c) dopo l’articolo 41 sono aggiunti i seguenti articoli 41 bis e 41 ter:
“Art. 41 bis (Promozione regionale di interventi per la sicurezza sul lavoro)
1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del d.lgs. n. 624/1996, promuove l"attività di informazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive incentivando l’innovazione tecnologica mediante il miglioramento ed il rinnovamento degli impianti esistenti e delle tecnologie estrattive.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione può concedere alle imprese del settore contributi in conto capitale nel rispetto delle norme comunitarie in materia di de minimis.
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile.
4. I contributi sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’intervento nei tempi e secondo le modalità previste nel progetto, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso a contributo.
5. La Giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento nonché i criteri per la valutazione della loro ammissibilità e le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per l’ammissione al contributo dei progetti pervenuti è costituito presso la direzione generale competente un nucleo di valutazione, presieduto dal dirigente competente in materia di cave o suo delegato, e composto da cinque esperti interni e/o esterni all’amministrazione regionale e da tre funzionari regionali, nominati dalla Giunta regionale.
7. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di cave.

Art. 41 ter (Corsi di formazione)
1. La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale per il personale delle province destinato a funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria e di qualificazione degli operatori del settore.”;
d) il comma 2 dell’articolo 43 è sostituito dal seguente:
“2. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato di cui all’articolo 34, della commissione di cui all’articolo 40 e del Nucleo di Valutazione di cui all’articolo 41 bis, comma 6, si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 ‘Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa’ iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.”.
4. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)(22)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“7. Le risorse di cui agli stanziamenti previsti al comma 6 vengono utilizzate nel rispetto delle priorità indicate nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale.”.
5. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(23)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 dell’articolo 1è sostituito dal seguente:
“7. Per la realizzazione degli interventi in materia di opere funzionali al progetto Malpensa, di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2001, la contrazione di uno o più mutui con oneri di ammortamento e preammortamento a totale carico dei contributi previsti dalla legge finanziaria statale relativa all'esercizio finanziario 2000.”.
7. Alla legge regionale 1 agosto 1992, n. 23 (Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987)(25)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“3. Il dirigente competente adotta, con proprio decreto, gli atti di competenza regionale necessari per l'esecuzione degli interventi previsti dai piani.”.
8. Alla legge regionale 10 gennaio 1989, n. 2 (Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del dirigente competente, anche su proposta dei comuni, delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza.”;
b) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui all’articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dall’articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal dirigente competente, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.”.
9. Alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 29 (Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 1è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis. La Regione cura direttamente o per il tramite di soggetti esterni la diffusione delle informazioni a soggetti pubblici e privati, prevedendo anche forme di rimborso a parziale contributo delle spese sostenute, e con apposito provvedimento individua i relativi criteri e modalità. Gli oneri dovuti dagli utenti del servizio sono a titolo di parziale rimborso e finalizzati alla produzione e per l’aggiornamento delle informazioni territoriali e dei relativi programmi informatici.”;
b) il comma 1 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale predispone i programmi per il conseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 2, definendo in particolare: a) l'ordine di priorità di realizzazione della carta tecnica per le diverse parti del territorio regionale; b) l'ordine di priorità di realizzazione delle carte tematiche per i diversi temi d'indagine e livelli di approfondimento; c) le fasi di costituzione e le modalità di organizzazione del sistema informatico in connessione con lo sviluppo del sistema d'informazione.”;
c) il comma 1 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di realizzare un sistema di informazioni territoriali omogeneo e integrato e di garantire la diffusione dei relativi prodotti a soggetti sia pubblici che privati, la Regione coordina le proprie iniziative con quelle degli enti locali, anche mediante l'eventuale stipulazione di apposite convenzioni.”;
d) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente lettera d bis):
“d bis) a definire le modalità e le procedure per la distribuzione, la pubblicazione, la consultazione e l’uso delle informazioni territoriali e dei programmi informatici relativi ad applicazioni territoriali, in relazione alle diverse tipologie di prodotti ed alle diverse tipologie di utenti.”.
10. Alla legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche)(28)è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
1. Le opere di cui all’articolo 7 sono di norma realizzate da province, comuni, loro consorzi e comunità, con il sistema della concessione, tenute presenti le norme statali vigenti in materia. Per tutti gli oneri di concessione è corrisposto un compenso non superiore al 10% dell’importo del progetto finanziato. Tale compenso grava sull'ammontare della somma assegnata.”.
11. La Regione partecipa al finanziamento del Programma URBAN II, di iniziativa comunitaria, di cui al D.M. 19 luglio 2000. Con apposito provvedimento la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
12. Con decorrenza 1° gennaio 2001 la Regione provvede alla conversione degli atti di concessione, emessi dall’amministrazione statale, inerenti l’utilizzo dei beni del demanio idrico, di cui agli articoli 86 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. I titolari di concessione di cui al comma 12 che non abbiano avuto notificato l’atto di conversione entro il 30 novembre 2001, dovranno presentare alla Regione apposita richiesta per la conversione del titolo concessorio entro i successivi novanta giorni.
14. Decorso il termine di cui al comma 13 le concessioni per le quali non sia stata rilasciata la conversione o non sia stata presentata la relativa richiesta di conversione cessano dalla loro validità  a tutti gli effetti.
15. La Regione disciplina le modalità di riscossione dei canoni di cui all’articolo 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e di ogni altro onere connesso.
Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità.
2. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 31/1997 come sostituito dal comma 1, lettera d), la Giunta regionale esamina e, se ne ricorrono le condizioni, approva, ai fini dell’applicazione della d.g.r. 40903 del 29 dicembre 1998, i piani di organizzazione ed i piani strategici che gli ospedali classificati senza fini di lucro e IRCCS di diritto pubblico hanno adottato e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.(30)
4. La legge regionale 13 febbraio 1988, n. 5 (Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale)(32)è abrogata.
6. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di agevolare l’integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 4è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.”.
7. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della l.r. 10 maggio 1980, n. 54 (Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891) e che pagano annualità  ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito per i nuovi finanziamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono:
a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione senza pagamento di penali;
b) ottenere l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello come sopra praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti. La decorrenza del nuovo tasso ha effetto dall'annualità  2001 fermo restando la durata originaria del rimborso.

Con successivo atto sono definite le modalità  operative.
Art. 5.
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art icolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 1999, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 16 marzo 1981, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. La lettera è stata abrogata dall'art. 103, comma 2, lett. l) della l.r. 7 luglio 2008, n. 20. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 1, comma 14, lett. c) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Per la decorrenza dell'abrogazione si veda l'articolo citato. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 1998, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1997, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 1 agosto 1992, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 10 gennaio 1989, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 1979, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 14 agosto 1973, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 3 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (7 febbraio 2001). Torna al richiamo nota
32. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 1988, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
34. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. Il comma è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, lett. b) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22 a seguito dell'approvazione degli atti attuativi di cui all'art. 11, comma 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22: vedi dgr VIII/003811 del 20 dicembre 2006. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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