REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 4

Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell’affidamento, da parte dell’autorità d’ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;4

Art. 1.
Oggetto e finalità.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche):
a) specifica e ripartisce i segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell’erogatore del servizio nell’ipotesi in cui l’autorità d’ambito abbia optato per la separazione delle relative funzioni ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della L.R. 26/2003;
b) determina i criteri di riferimento cui l’autorità d’ambito deve attenersi al fine di procedere all’affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della L.R. 26/2003.
Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "legge regionale": la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
b) "autorità d’ambito": il soggetto costituito dagli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale e, per l’ambito della città di Milano, dal solo comune, ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale;
c) "gestore integrato": il soggetto cui è affidata, da parte dell’autorità d’ambito, la gestione unitaria del servizio idrico integrato all’interno dell’ambito territoriale ottimale di riferimento, ovvero all’interno di parti di esso, nell’ipotesi di cui all’articolo 49, comma 2, della legge regionale;
d) "gestore delle reti e degli impianti": il soggetto cui è affidata, da parte dell’autorità d’ambito, esclusivamente la gestione delle reti e degli impianti strumentali all’erogazione del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale;
e) "erogatore del servizio": il soggetto cui è affidata, da parte dell’autorità d’ambito, esclusivamente l’erogazione del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale;
f) "piano d’ambito": il documento, approvato dall’autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera d), della legge regionale, redatto ad esito della ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, contenente il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal relativo modello gestionale ed organizzativo.
Art. 3.
Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore delle reti e degli impianti ed erogatore del servizio.
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale, l’autorità d’ambito stabilisce i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dei servizi.
2. In caso di separazione, al gestore delle reti e degli impianti compete la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento ed al potenziamento di tali dotazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale; all’erogatore del servizio spettano tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata di reti ed impianti ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale.
3. In particolare, il gestore delle reti e degli impianti è tenuto a realizzare tutte le nuove opere e gli interventi di potenziamento, ristrutturazione e valorizzazione inseriti nel piano d’ambito; all’erogatore spettano, oltre alle attività di fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria che non sia di competenza del gestore delle reti e degli impianti.
4. La specificazione e la ripartizione dei segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell’erogatore del servizio sono dettagliate nell’allegato "A" al presente regolamento.
Art. 4.
Criteri di riferimento ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti.
1. Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della legge regionale, l’autorità d’ambito, per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al Titolo I della medesima legge regionale e qualora dimostri nel piano d’ambito che tale scelta comporta per l’ambito territoriale ottimale di riferimento vantaggi economici, funzionali ed ambientali, può procedere all’affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti.
2. La scelta di cui al comma 1 è operata dall’autorità d’ambito sulla scorta di una analisi e di una valutazione di carattere gestionale ed organizzativo, le cui motivazioni sono puntualmente esplicitate nel piano d’ambito e, in particolare, nel capitolo 7 dedicato al "Modello gestionale e organizzativo" del servizio idrico integrato da redigere ai sensi della d.g.r. 28 marzo 2003, n. 7/12577 (Definizione della metodologia per l’elaborazione del programma di intervento e per la redazione del piano finanziario in materia di servizio idrico integrato).
3. L’autorità d’ambito, al fine di valutare i potenziali vantaggi arrecati dall’affidamento del servizio idrico ad una pluralità di soggetti, applica i principi ed i criteri di riferimento specificati nell’allegato "B" al presente regolamento e tiene altresì in considerazione gli indicatori di valutazione in esso contenuti; in ogni caso, l’autorità d’ambito può adottare criteri ed indicatori aggiuntivi che integrino o che specifichino ulteriormente quanto contenuto nel predetto allegato.
4. La scelta del modello organizzativo è operata dall’autorità d’ambito tenendo conto della presenza di gestioni esistenti che presentino caratteristiche economiche, funzionali e ambientali adeguate ai criteri previsti dal presente articolo.
Art. 5.
Entrata in vigore.
1. Per le autorità d’ambito che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano già provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato, il regolamento medesimo si applica in occasione del riaffidamento del servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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