Regolamento Regionale 8 marzo 2019 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)

(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3

Art. 1
(Modifica all’art. 1 del r.r. 4/2017)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) le parole 'in attuazione dell'articolo 23, commi 3 e 9, della medesima l.r. 16/2016' sono sostituite dalle seguenti: 'in attuazione dell'articolo 23, commi 3, 6, 9 e 10, della medesima l.r. 16/2016.'.
Art. 2
(Modifiche all’art. 3 del r.r. 4/2017)
1. Al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4/2017 le parole 'designa un ente capofila' sono sostituite dalle seguenti: 'designa un Comune capofila' e dopo le parole 'approvato dal Comune di Milano' sono aggiunte le seguenti: ', sentita l'Aler territorialmente competente.'.
Art. 3
(Modifiche all’art. 4 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 4 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1) della lettera b) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ivi comprese quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;';
b) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'd) determina, per ciascun Comune, e sulla base di un'adeguata motivazione, l'eventuale ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f);';
c) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:
'd bis) definisce, per ciascun comune, la percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alla categoria 'Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);';
d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', sentita l'Aler territorialmente competente.'.
Art. 4
(Modifica all’art. 5 del r.r. 4/2017)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 4/2017è sostituito dal seguente:
'1. Per consentire l'approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, i Comuni, le aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all'articolo 4 della l.r. 16/2016 comunicano al Comune capofila, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo. L'inosservanza di detto obbligo comporta per i Comuni, le ALER e gli operatori accreditati l'applicazione di quanto previsto al citato articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016.'.
Art. 5
(Modifiche all’art. 7 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole 'permesso di soggiorno CE' sono sostituite dalle seguenti: 'permesso di soggiorno UE';
b) alla lettera d) del comma 1 il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:' e la tabella è sostituita dalla seguente:

Superficie utile in mq*
Componenti nucleo familiare
45
1 - 2
60
3 - 4
75
5 - 6
95
7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria

c) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole 'alloggi sociali' sono inserite le seguenti: 'destinati a servizi abitativi pubblici';
d) alla lettera g) del comma 1 dopo la parola 'assenza' sono inserite le seguenti: ', anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 16/2016,';
e) alla lettera i) del comma 1 le parole 'immediata o futura' sono soppresse;
f) il comma 5 è abrogato.
Art. 6
(Introduzione dell’art. 7 bis)
1. Dopo l'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017è inserito il seguente:
'Art. 7 bis
(Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità in Regione Lombardia degli appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, gli enti proprietari destinano allo scopo una percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno, comprensive di quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da indicarsi nel piano annuale di cui all'articolo 4. Il numero delle unità abitative derivante dall'applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all'unità superiore.
2. Gli enti proprietari, contestualmente all'approvazione del piano annuale, comunicano alla Prefettura territorialmente competente la prevedibile disponibilità di unità abitative da assegnare agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell'articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione e in costanza di rapporto. La Prefettura provvede, con i corpi di appartenenza, ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.
3. L'ente proprietario dispone l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata al numero di componenti il nucleo familiare convocando l'interessato, di concerto con la Prefettura territorialmente competente o i corpi di appartenenza, per l'accettazione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, qualora non si sia presentato per l'accettazione dell'unità abitativa, senza giustificato motivo, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua nella graduatoria della Prefettura. In assenza di altri soggetti beneficiari, l'unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell'ente proprietario o, in mancanza della graduatoria, inserita tra gli alloggi disponibili nel successivo avviso di cui all'articolo 8.
4. La documentazione del nucleo familiare di cui al comma 3 deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo e i relativi dati sono inseriti, a cura dell'ente proprietario, nella piattaforma informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l'ente proprietario o gestore, è soggetto alla disciplina dei servizi abitativi pubblici di cui al presente regolamento.
5. L'ente proprietario dispone la decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso, per causa di servizio. In tali casi l'ente proprietario dispone l'assegnazione dell'unità abitativa purché sussistano i requisiti di permanenza di cui all'articolo 25. L'ente proprietario o gestore provvede agli atti di rilascio dell'unità abitativa, assegnando un termine non superiore a sei mesi.'.
Art. 7
(Modifiche all’art. 9 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 9 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare richiedente può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti';
b) al comma 3 dopo le parole 'ordine di preferenza' sono aggiunte le seguenti: 'che è considerato dall'ente proprietario in sede di assegnazione ai fini dell'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016.'.
Art. 8
(Modifiche all’art. 10 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 10 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Unità abitative nello stato di fatto';
b) al comma 4 dopo le parole 'l'ente proprietario' sono aggiunte le seguenti: 'o gestore'.
Art. 9
(Modifiche all’art. 12 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 12 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'distinte per singola unità abitativa' sono sostituite dalle seguenti: 'distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale';
b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: 'Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:';
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti allo stesso ambito, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta una sola domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di enti proprietari diversi, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti ad ambiti diversi, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta due distinte domande.';
d) al comma 5 le parole 'la graduatoria provvisoria per ciascuna delle unità abitative di rispettiva proprietà' sono sostituite dalle seguenti: 'le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale';
e) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: 'Nelle graduatorie pubblicate sono indicati, per ciascun nucleo familiare, il punteggio conseguito e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili.'.
Art. 10
(Modifiche all’art. 14 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 14 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'd) Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)';
b) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
Art. 11
(Modifiche all’art. 15 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 15 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3.';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario con la finalità dell'integrazione sociale di cui all'articolo 14.';
c) al comma 2 le parole 'dell'assegnatario' sono sostituite dalle seguenti: 'del richiedente';
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Nel caso di mancata accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente e nei casi di cui al comma 3 l'ente proprietario procede allo scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione di tutte le unità abitative indicate nell'avviso.';
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, se residuano unità abitative a conclusione della procedura di cui al comma 4 oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, l'ente proprietario propone l'assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.'.
Art. 12
(Modifiche all’art. 17 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 17 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l'ospitalitàè ammessa, per un periodo massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discendenti di primo grado. L'ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi, previa autorizzazione dell'ente proprietario, a fronte di comprovate necessità'.
Art. 13
(Modifiche all’art. 18 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 18 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell'autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. E' altresì ammesso l'ampliamento del nucleo familiare nel caso di:
a) ascendenti di primo grado;
b) discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e ne facciano rientro.

1 ter. L'ampliamento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 bis non produce effetti ai fini del subentro nell'assegnazione.'.
Art. 14
(Modifica all’art. 19 del r.r. 4/2017)
1. Al comma 4 dell'articolo 19 del regolamento regionale 4/2017 le parole 'o della determinazione della situazione economica del medesimo nucleo familiare' sono soppresse.
Art. 15
(Modifica all’art. 20 del r.r. 4/2017)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 4/2017 le parole 'e di proprietà del medesimo ente' sono soppresse.
Art. 16
(Modifiche all’art. 21 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 21 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 la parola 'nascita' è sostituita dalla seguente: 'accrescimento naturale o legittimo';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Il requisito della continuità nella convivenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non è richiesto se il decesso dell'assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza.';
c) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 'In caso di cessazione della convivenza di fatto è data priorità al convivente affidatario dei figli minori; in mancanza di figli minori e di accordo tra i conviventi, subentra il convivente che risulta abitare stabilmente nell'unità abitativa.';
d) al comma 4 dopo le parole 'o parte di unione civile' sono inserite le seguenti: 'o convivente di fatto';
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica subentrano nell'assegnazione le altre persone conviventi secondo quanto previsto nel presente articolo.'.
Art. 17
(Modifiche all’art. 22 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 22 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'b) per nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito ai sensi del punto 9, lettere a) e b), dell'Allegato 1;';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 9, lettera h), della l.r. 16/2016, la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici è ammessa nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare rientri nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c).';
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'In presenza di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o anche psichiche, gli enti proprietari o gestori favoriscono la mobilità anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche).'.
Art. 18
(Modifiche all’art. 25 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1) della lettera a) del comma 1 la parola '30.000' è sostituita dalla parola '35.000';
b) al numero 3) della lettera a) del comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'E' adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.';
c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole 'concernenti l'ospitalità' sono inserite le seguenti parole 'l'ampliamento';
d) al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole 'Forze di Polizia' sono sostituite dalle seguenti: 'Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco';
e) al secondo periodo del comma 2 dopo le parole 'purché sussistano i requisiti di permanenza' sono inserite le seguenti: 'di cui al presente articolo';
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis, del decreto-legge 93/2013 convertito dalla legge 119/2013, la decadenza è altresì disposta per coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica.'.
Art. 19
(Modifiche all’art. 28 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 28 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante 'Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici),'';
b) al comma 2 le parole 'In sede di prima applicazione del presente regolamento,' sono soppresse;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. I Comuni provvedono all'assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 'Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)', fino alla data di pubblicazione delle proprie graduatorie relative all'avviso pubblico di cui al comma 2. In tal caso, il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo IV e titolo IV del presente regolamento.';
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5 bis. Le disposizioni in materia di subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di cui all'articolo 21 non si applicano a coloro che alla data dell'8 febbraio 2018 risultano già assegnatari. A tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni relative al subentro previste dal regolamento regionale 1/2004. A coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 20 giugno 2011, n. 3 'Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 5 gennaio 2000 n. 1)' hanno già ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 31, comma 13 quater, del regolamento regionale 1/2004.';
e) il comma 8 è abrogato;
f) il comma 12 è sostituito dal seguente:
'12. Entro il 30 giugno 2019 gli enti proprietari hanno la facoltà di assegnare le unità abitative, già concesse in locazione temporanea ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7061/2001, ai nuclei familiari di cui al punto 8, lettera c), della medesima deliberazione, limitatamente alle situazioni di necessità di locazione per ragioni socialmente rilevanti, che presentino apposita istanza, purché, alla data dell'8 febbraio 2018 e all'atto di assegnazione, tali nuclei siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento e sussista uno stato di necessità accertato dai servizi sociali del comune.';
g) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
'12 bis. La disposizione di cui all'articolo 3, relativa all'approvazione del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, si applica a decorrere dall'anno 2020.'.
Art. 20
(Sostituzione degli allegati 1 e 2 del r.r. 4/2017)
1. Gli allegati 1 e 2 del regolamento regionale 4/2017 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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