Regolamento Regionale 9 aprile 2021 , n. 4

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 12 dicembre 2017 n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)

(BURL n. 15 sup del 12 Aprile 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-04-09;4

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2017 n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), reca disposizioni attuative della stessa legge regionale.
Art. 2
(Contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione)
1. La Regione organizza i corsi di formazione per l'esercizio dell'attività di fattoria sociale o riconosce quelli organizzati da organizzazioni professionali agricole o loro associazioni, nonché da consorzi agrituristici, dall'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e da operatori accreditati dalla stessa Regione allo svolgimento di attività formative.
2. I corsi di cui al comma 1 comprendono anche visite in campo ed esercitazioni pratiche, hanno durata di cinquanta ore e si articolano in moduli specifici riguardanti:
a) la normativa di riferimento in materia agricola e sociale nonché i soggetti, pubblici e privati con i quali creare una rete di collaborazione; b i diversi fruitori dell'agricoltura sociale;
c) il marketing sociale e la sostenibilità economica dell'azienda agricola impegnata in attività di rilievo sociale;
d) elementi di pedagogia, psicologia e comunicazione;
e) le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed elementi di primo soccorso;
f) la normativa di riferimento relativa alle attività svolte con gli animali.
3. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito della frequenza dei corsi per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
4. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data di inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti. I corsi possono svolgersi anche in videoconferenza.
5. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.
6. Gli enti formatori, al termine del corso, inviano alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato l'attestato di partecipazione.
7. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione. Il riconoscimento è effettuato previa valutazione del programma del corso frequentato.
Art. 3
(Requisiti e procedure per l'iscrizione al registro delle fattorie sociali)
1. Le fattorie sociali, in relazione alla specifica progettualità, devono disporre di:
a) locali o spazi idonei conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, nonché di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, quest'ultimo assicurato anche con opere provvisionali;
b) beni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività;
c) adeguate risorse umane opportunamente formate in rapporto al numero degli utenti e alla tipologia dell'attività svolta.
2. Può presentare istanza per l'iscrizione nel registro delle fattorie sociali chiunque ricopra la posizione di titolare, contitolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA e, per le società e per le cooperative agricole, il legale rappresentante o il soggetto responsabile della gestione dell'attività sociale.
3. L'istanza per l'iscrizione nel registro delle fattorie sociali deve essere presentata alla struttura della Regione o della Provincia di Sondrio competente in ragione del luogo in cui si svolge l'attività e deve essere corredata:
a) del progetto sociale, inteso come elaborato nel quale si descrive l'attività sociale da svolgere;
b) di una copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
c) di un'autocertificazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti e alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1;
d) limitatamente alle fattorie sociali erogative, dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico.
4. La modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza è approvata con decreto dirigenziale.
5. Gli uffici competenti effettuano l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di esito positivo, l'istruttoria si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale a cui seguono l'inserimento della qualifica di fattoria sociale nel fascicolo aziendale presente in SISCO e l'iscrizione nel registro delle fattorie sociali.
6. A seguito dell'iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali, l'operatore di fattoria sociale invia la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del Comune nel cui territorio si svolge l'attività di agricoltura sociale che la trasmette alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.
7. L'operatore di fattoria sociale è tenuto a comunicare al SUAP del Comune presso cui è stata presentata la SCIA l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisandone i motivi e la durata. E'altresì tenuto a comunicare, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività. Il SUAP provvede a informare la competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.
Art. 4
(Obblighi per lo svolgimento dell'attività)
1. Per lo svolgimento dell'attività e il mantenimento dell'iscrizione al registro delle fattorie sociali gli operatori devono rispettare l'obbligo di:
a) frequenza di corsi annuali di aggiornamento della durata di otto ore;
b) utilizzo del contrassegno identificativo regionale;
c) assoggettamento ai controlli da parte degli uffici competenti in ordine alla permanenza dei requisiti e al rispetto delle modalità di svolgimento dell'attività prevista dal progetto sociale;
d) comunicazione alla Regione di eventuali variazioni della progettualità sociale o della sospensione temporanea dell'attività.
2. La partecipazione a momenti formativi, quali, ad esempio, seminari, convegni e visite esperienziali, e a corsi di aggiornamento coerenti con la tematica sociale oppure inerenti all'attività agricola oggetto del progetto sociale è riconosciuta ai fini dell'aggiornamento.
Art. 5
(Modalità di tenuta del registro)
1. Il registro delle fattorie sociali è pubblicato sul portale regionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it.
2. Si procede alla cancellazione dal registro delle fattorie sociali nel caso in cui l'attività oggetto del progetto sociale non venga svolta per tre anni consecutivi e nel caso in cui, in esito all'attività di controllo, venga accertata l'insussistenza dei requisiti o il mancato rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività stessa.
3. Nel caso di cancellazione dal registro delle fattorie sociali per mancata attività per tre anni consecutivi, l'interessato può presentare, in qualunque momento, una nuova istanza di iscrizione. In caso di accertamento dell'insussistenza di requisiti o del mancato rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, l'interessato può ripresentare istanza di iscrizione al registro decorsi centottanta giorni dalla data della cancellazione.
Art. 6
(Modalità di utilizzo del contrassegno identificativo di riconoscimento)
1. Le fattorie sociali iscritte nel registro si avvalgono del contrassegno di riconoscimento definito con apposita deliberazione della Giunta regionale in base all'articolo 5, comma 1 ter, della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35.
2. Le fattorie sociali erogative includono il contrassegno nel cartello di cui all'articolo 158, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) da collocare all'ingresso principale della struttura utilizzata nell'attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall'esterno.
3. Le fattorie sociali inclusive devono riportare il contrassegno di cui al comma 1 su un cartello di dimensione minima di cm 30 x 40 da collocare all'ingresso principale della struttura utilizzata nell'attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall'esterno.
4. Le fattorie sociali possono utilizzare il contrassegno identificativo anche nei propri materiali di comunicazione e promozione.
Art. 7
(Norma di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la modulistica di cui all'articolo 3, comma 4, è approvata entra trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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